IMU 2024

Data di pubblicazione:
02 Agosto 2020

IMU NOVITA’ 2024

 

Riduzione IMU per i pensionati residenti all’estero Per l'anno 2024 è ridotta al 50,00% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

Riduzioni rimangono invariate la riduzione del 50% per i comodati gratuiti a famigliari (Legge di Bilancio 2019, all’articolo1 del comma 1092 ) e la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato a patto che il contratto preveda l’obbligo di registrazione per poter ottenere lo sgravio fiscale.

SCADENZA DI PAGAMENTO

Acconto
- entro il 17/06/2024 (essendo il 16 giugno festivo) - Imposta dovuta per il primo semestre con aliquote e detrazioni anno 2022

Saldo
- entro il 16/12/2024 - Conguaglio annuo sulla base delle aliquote approvate.

(Legge 160/2019, art. 1, comma 762)

LE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024 SONO STATE CONFERMATE (UGUALI ALL'ANNO 2023)

ALIQUOTE IMU 2024

Tipologia imponibile

Aliquota 2024

Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze

6,00 ‰

(sei ,zero per mille)

Detrazione

Euro 200,00 (duecento)

Fabbricati rurali strumentali

1,00 ‰

(uno,zero per mille)

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati

ESENTI

Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D10

9,90 ‰

(nove, novanta per mille)

Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti

9,90 ‰

(nove, novanta per mille)

Terreni agricoli

ESENTI

Aree fabbricabili

9,90 ‰

(nove, novanta per mille)

 

CASSETTO TRIBUTARIO

Sarà possibile visualizzare e pagare direttamente online IMU

Il nuovo servizio a disposizione dei cittadini per la gestione dei Tributi on-line è accessibile dal seguente link www.cassettotributario.it/provagliodiseo. Il sistema è raggiungibile anche attraverso la home page del sito istituzionale del Comune con l’apposito bottone. Per iniziare la registrazione dovete inserire il Vostro codice fiscale come UserID. Il sistema richiede di fornire la sua E-mail e cellulare. Sia l’e-mail che il numero di cellulare, utilizzati per la registrazione, saranno verificati attraverso l’invio di codici di conferma, a quel punto completerete la registrazione inserendo la Vostra password.

CODICI DI VERSAMENTO F24

  • 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
  • 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
  • 3914 terreni agricoli (destinatario il Comune)
  • 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
  • 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
  • 3925 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"
  • 3930 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
  • 3939 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita –COMUNE”

COMODATO GRATUITO

Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.

Per "immobile", come specificato dal MEF durante Telefisco 2016 e dalla Circolare N.1/DF/2016, deve intendersi un immobile ad uso abitativo ("laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo").
Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.

Durante Telefisco 2016 è stato anche specificato che la riduzione si applica anche agli immobili storici che già beneficiano di riduzione del 50% e quindi in caso di comodato gratuito di un immobile storico si avrebbe una base imponibile ridotta al 25%.

Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado. Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.

Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.

Imu Terreni Agricoli

Dal 2016 è stata reintrodotta l’esenzione per i terreni agricoli nei Comuni riportati come montani nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.93, tra i quali figura anche il Comune di Provaglio d’Iseo.

ll Comune provvederà ad inviare ad ogni contribuente la nota informativa corredata dal prospetto immobili con il dettaglio del calcolo dell'imposta oltre ai modelli f24 semplificati da utilizzare per il pagamento della rata di saldo e acconto. Inoltre nella home del sito è disponibile il calcolatore IUC che consente al contribuente di predisporre in autonomia il calcolo dell'IMU e la stampa dei modelli f24 semplificati sia per la rata d'acconto che di saldo.