TARI - Utenze Non Domestiche USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

Data di pubblicazione:
02 Agosto 2020

Il DLgs 152/2006 Testo Unico dell’Ambiente, ha apportato importanti variazioni nella tipologia di rifiuto che può essere conferito al Servizio Comunale e, conseguentemente, potenziali mutamenti nella tassazione, sia in termini di tariffe TARI che di superfici tassabili. Un’importante novità è la possibilità, per tutte le UTENZE NON DOMESTICHE, di non utilizzare il servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, ma di avviare a recupero TUTTI i rifiuti prodotti mediante uno o più soggetti autorizzati, con contratti di durata almeno biennale. Con questa opzione si avrebbe il diritto all’esenzione dell’intera quota variabile della TARI (si continuerebbe a pagare la sola quota fissa), con l’obbligo di documentare annualmente i quantitativi di rifiuti avviati a recupero.

Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui sopra e conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo

Per comunicare tale scelta, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta utilizzando il modello predisposto dal Comune (disponibile sotto), sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).

Si precisa che:

 - la mancata trasmissione di tale documentazione comporta automaticamente la permanenza nel servizio pubblico;

 - gli operatori che continueranno a conferire al servizio pubblico manterranno la possibilità, esistente dal 2014, di beneficiare delle riduzioni della quota variabile della TARI in funzione dei quantitativi di alcune tipologie di rifiuti che vorranno avviare al riciclo (alle condizioni disciplinate dall’articolo 48 del vigente Regolamento Comunale IUC – Sez. Tari);

- la fuoriuscita dal servizio pubblico (quindi l’opzione di avviare al recupero TUTTI i rifiuti prodotti con soggetti autorizzati) comporta l’obbligo di trasmettere entro il mese di gennaio di ogni anno la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti avviati al recupero nell’annualità precedente

Ultimo aggiornamento

Martedi 09 Aprile 2024