CANONE UNICO PATRIMONIALE

Data di pubblicazione:
02 Agosto 2020

​​​​​​​La legge 160/2019 ha introdotto diverse novità per la fiscalità locale coinvolgendo anche il settore delle cosiddette entrate minori che, nel Comune di Provaglio d’Iseo, riguardano limposta comunale sulla pubblicità, il collegato diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per le occupazioni di suolo pubblico.

In particolare la legge 160, nelle disposizioni contenute tra i commi 816-836 dell’articolo 1, istituisce dal 1 gennaio 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, prevedendo che “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

Il nuovo canone, per esplicita indicazione di legge resta articolato su due fattispecie: una relativa alle occupazioni di suolo pubblico e l’altra relativa ai messaggi pubblicitari. Nelle intenzioni del legislatore, il nuovo prelievo di carattere patrimoniale valorizza la gestione del patrimonio dell’ente con particolare attenzione all’impatto ambientale. Da questo punto di vista, si pone in continuità col regime del COSAP e mira a dare maggiore autonomia ai comuni in una ottica di responsabilizzazione e contemperamento pubblico/privato in ordine all’uso del suolo e all’impatto dei messaggi pubblicitari.

Si tratta di una rivoluzione importante che comporta:

- Un unico prelievo di natura patrimoniale e non tributario (come invece lo era l’imposta sulla pubblicità);

- La stesura di un nuovo regolamento che disciplina il canone in tutte le sue articolazioni e avente i contenuti necessari indicati dal comma 821;

- La rielaborazione del piano tariffario con individuazione di nuovi coefficienti moltiplicatori che assumono a riferimento la nuova tariffa standard definita dai commi 826 e 827;

- La definizione delle competenze ripartite tra il Consiglio Comunale e la Giunta considerando che, in assenza di una disciplina di legge dettagliata, vi è la primaria necessità di definire regole applicative e coefficienti principali rispetto alla tariffa standard di legge; il confine così definito permetterà alla Giunta di decidere nell’ambito di limiti minimi e massimi.

Sono contestualmente aboliti sia il canone per occupazione spazi ed aree pubbliche, sia l’imposta comunale sulla pubblicità e, in particolare:

  • Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 31 novembre 1998 e ss.mm.ii.;
  • Regolamento per l’applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Cosap) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 6 aprile 1998 e ss.mm.ii;
  • Delibera di Giunta Comunale n. 159 del 19 novembre 2019 di approvazione delle tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) per l’anno 2020;
  • Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 19 novembre 2019 di approvazione delle tariffe per l’applicazione del canone occupazione suolo pubblico (COSAP) per l’anno 2020;

Si rammenta che, a norma del comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Richiami normativi:

LEGGE 160/2019 Art. 1

• Il comma 818 ricomprende nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (ai sensi del quale le strade urbane sono sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti).

• Il comma 819 chiarisce che il presupposto di imposta è l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. 

• Il comma 820 applica l’unicità del canone, escludendo che lo stesso possa contenere una componente relativa all’occupazione di suolo pubblico, quando abbia ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari.

• La disciplina dell’entrata patrimoniale è in gran parte demandata al regolamento dell’ente (comma 821) che deve essere adottato dall’organo consiliare: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”.

• Ai sensi del comma 823 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

•  Il comma 824 prescrive che, nel caso in cui il canone riguardi le occupazioni di suolo pubblico, si deve avere riguardo alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione.

• Per la diffusione di messaggi pubblicitari (comma 825) il canone è sempre determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi diffusi.  Anche in questa fattispecie vengono previste particolari criteri applicativi del canone: per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, esso è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.  In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 

• Le norme primarie (comma 826) stabiliscono la tariffa annua e giornaliera, che è comunque modificabile dall’ente che istituisce il canone purché assicuri all’ente lo stesso gettito conseguito con i precedenti prelievi sostituiti dal canone. Il comma 826 fissa le tariffe per l’occupazione o la diffusione di messaggi non inferiori all’anno. Il comma 827 fissa le tariffe per l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo inferiore all’anno solare

• Per quanto riguarda il servizio delle pubbliche affissioni, il comma 836 prevede la soppressione dell’obbligo di istituzione di detto servizio a partire dal 1° dicembre 2021. A decorrere dalla stessa data, le comunicazioni istituzionali sono effettuate mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali egli enti. I comuni garantiscono in ogni caso l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Ultimo aggiornamento

Martedi 09 Aprile 2024