Modulistica

Assegno di maternità


INFORMAZIONI

L’assegno di maternità di base, anche detto “assegno di maternità dei comuni”, è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’Inps ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. n. 51/2001.

 

L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

 

L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. L’Istituto pubblica ogni anno l’importo nella circolare sui salari medi convenzionali.

Per l’anno 2021 l’importo della prestazione (in misura piena) è pari a € 348,12 mensili x 5 mesi (totale € 1.740,60).

 

A CHI SI RIVOLGE

 

Per poter accedere alla prestazione sociale occorre avere i seguenti requisiti:

  • essere donne disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi (in caso contrario si può accedere ai cosiddetti “assegni di maternità dello Stato”, per cui vedasi il sito www.inps.it);
  • aver partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino;
  • essere cittadine italiane residenti nel Comune, comunitarie o extracomunitarie in possesso del richiesto titolo di soggiorno al momento della presentazione della domanda o comunque entro 6 mesi dalla data del parto, o essere in possesso dello Status di Rifugiato politico; 
  • avere un I.S.E.E. non superiore a € 17.416,66 (nucleo di tre componenti, per l’anno 2021) e non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità Inps.

 

L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

 

DOCUMENTI NECESSARI

 

  • Attestazione I.S.E.E. in corso di validità
  • Coordinate di conto corrente bancario o postale (codice IBAN) di cui la madre è intestataria o cointestataria

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.