Richiedere le occupazioni di spazi ed aree pubbliche - canone unico patrimoniale

Servizio attivo

Come richiedere e pagare le occupazioni di spazi ed aree pubbliche

A chi è rivolto

A chiunque voglia richiedere un'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel Comune di Provaglio d'Iseo.

Come fare

Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all’Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell’inizio della medesima.

La domanda di concessione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 15 giorni prima dell’inizio della medesima.

Tel.  030 9291212 
Fax 030 9291235
E-mail: n.simonini@comune.provagliodiseo.bs.it 

Cosa serve

Gli allegati obbligatori alla domanda sono:

  • planimetria;
  • carta d'identità.

Cosa si ottiene

La concessione per l’occupazione temporanea e/o permanente di spazi ed aree pubbliche comunali.

Tempi e scadenze

30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione

Domanda di concessione per occupazioni permanenti

15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione

Domanda di concessione per occupazioni temporanee

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Richiami normativi:

LEGGE 160/2019 Art. 1:

  • Il comma 818 ricomprende nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (ai sensi del quale le strade urbane sono sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti).
  • Il comma 819 chiarisce che il presupposto di imposta è l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. 
  • Il comma 820 applica l’unicità del canone, escludendo che lo stesso possa contenere una componente relativa all’occupazione di suolo pubblico, quando abbia ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari.
  • La disciplina dell’entrata patrimoniale è in gran parte demandata al regolamento dell’ente (comma 821) che deve essere adottato dall’organo consiliare: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
  1. le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
  2. l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
  3. i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
  4. la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
  5. la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
  6. le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
  7. per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  8. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
  • Ai sensi del comma 823 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
  • Il comma 824 prescrive che, nel caso in cui il canone riguardi le occupazioni di suolo pubblico, si deve avere riguardo alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione.
  • Per la diffusione di messaggi pubblicitari (comma 825) il canone è sempre determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi diffusi.  Anche in questa fattispecie vengono previste particolari criteri applicativi del canone: per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, esso è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.  In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 
  • Le norme primarie (comma 826) stabiliscono la tariffa annua e giornaliera, che è comunque modificabile dall’ente che istituisce il canone purché assicuri all’ente lo stesso gettito conseguito con i precedenti prelievi sostituiti dal canone. Il comma 826 fissa le tariffe per l’occupazione o la diffusione di messaggi non inferiori all’anno. Il comma 827 fissa le tariffe per l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo inferiore all’anno solare
  • Per quanto riguarda il servizio delle pubbliche affissioni, il comma 836 prevede la soppressione dell’obbligo di istituzione di detto servizio a partire dal 1° dicembre 2021. A decorrere dalla stessa data, le comunicazioni istituzionali sono effettuate mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali egli enti. I comuni garantiscono in ogni caso l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tributi

Telefono: 0309291212
Email: n.simonini@comune.provagliodiseo.bs.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 07/04/2025