Nella declinazione nazionale, l’imposta di soggiorno è un tributo locale, applicato a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune, differente dal proprio Comune di residenza, in cui tale imposta è stata istituita.
L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Provaglio d’Iseo, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi 3 pubblici locali, come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
L’applicazione dell’imposta decorre a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre di ogni anno.
L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Provaglio d’Iseo, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.