Negli anni la legislazione relativa all’imposta di soggiorno, ha subito modifiche e revisioni. L’ultima base normativa è stata rappresentata dall’art. 180 del D.L. n. 34/2020, ossia il Decreto Rilancio, che al comma 3 e 4 dell’articolo 180 incide direttamente sulla qualifica del gestore della struttura ricettiva stabilendo che: “Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”.
Con sentenza n. 47/2024, la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia ha confermato la permanenza della qualifica di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva, con l’obbligo di rendere il conto giudiziale. La giurisdizione contabile della Corte dei Conti si applica in caso di omesso riversamento al Comune dell’imposta di soggiorno riscossa dagli ospiti, anche a seguito delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 34/2020 e dall’art. 5 quinquies D.L. n. 146/2021.
Il modello 21, o conto della gestione, è richiesto entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Con il software Staytour viene compilato automaticamente nel corso dell’anno in base alle dichiarazioni trimestrali presentate e sarà scaricabile direttamente da Staytour. Quindi andrà scaricato, firmato dove di competenza e inviato al protocollo tramite PEC.