Dlgs. nr. 66 del 13 aprile 2017 e s.m.i: “Buona Scuola: promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.
Dlgs. nr. 65 del 13 aprile 2017: “Buona Scuola - sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni” - art. 3 comma 2:
Il Sistema integrato di educazione e di istruzione concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un’adeguata organizzazione degli spazi e delle attività”
Tutti gli alunni, anche e soprattutto quelli con disturbi dell'apprendimento, con svantaggio sociale e/o culturale e con disabilità, hanno diritto a sviluppare tutte le proprie potenzialità, usufruendo dei percorsi scolastici e formativi personalizzati utili ai fini di un inserimento positivo all'interno del tessuto sociale, civile e lavorativo.
Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita.
Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possano frapporsi tra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità.
Tutti gli alunni, anche e soprattutto quelli con disturbi dell’apprendimento, con svantaggio sociale e/o culturale e con disabilità hanno diritto a sviluppare le proprie potenzialità, usufruendo dei percorsi scolastici e formativi personalizzati utili ai fini di un inserimento positivo all’interno del tessuto sociale, civile e lavorativo.
L’emergere sempre più elevato della macrocategoria BES (Bisogni Educativi Speciali), intesa come l’insieme di alunni esposti al rischio dell’insuccesso scolastico, dovuto da qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, ha portato a dover ampliare il campo d’azione superando il concetto di integrazione a favore di una vera e piena inclusione scolastica di tutti gli alunni.
Concetto ribadito nel Decreto 66/2017, nel quale si afferma che «l’inclusione scolastica (…) risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (…)».
Con la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” sono stati garantiti il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile al fine di promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione.
Il diritto allo studio è un principio garantito dalla Costituzione Italiana:
“Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
In ottemperanza all’art.14 della legge nazionale 328/2000 si ricorda che l’integrazione scolastica di alunni con disabilità certificata frequentanti ogni ordine e grado scolastico, è uno strumento fondamentale per la delineazione e realizzazione del progetto di vita del soggetto con disabilità.
Ciò tenuto conto, al Comune compete di contribuire a garantire la frequenza e l’effettiva integrazione scolastica dei minori disabili, quale diritto costituzionale fondamentale, nonché l’elaborazione del progetto individuale in collaborazione con la famiglia, la Scuola e con le altre Agenzie del territorio.
Tali interventi si connotano come prioritari per assicurare reali pari opportunità di formazione a tutti, il rispetto della dignità e della persona diversamente abile, la valorizzazione dell’autonomia, la promozione di una cultura dell’accoglienza.
A tal scopo la Legge n. 104/92 art. 13 fa esplicito riferimento all’intervento specialistico di operatori professionalmente competenti nell’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione personale degli alunni in difficoltà, definendone l’assegnazione gratuita per gli alunni con oneri a carico del Comune per i gradi di istruzione inferiore, della Regione per gli istituti secondari di secondo grado e gli alunni con disabilità sensoriale. L’assistenza di base (come anche definito nel CCNL del comparto scuola) compete, secondo la normativa vigente, all’Istituzione Scolastica.
L’assegnazione di figure professionali, per quanto di competenza dell’Amministrazione Comunale, avviene secondo una prassi ben definita; l’Ufficio Istruzione del Comune, viste le richieste trasmesse dagli Istituti Scolastici predispone l’affiancamento degli alunni disabili da parte di un assistente per l'autonomia e la comunicazione personale.
Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione collaborano con il personale scolastico, insegnante ed ausiliario, al disegno formativo condiviso nel Piano Didattico Personalizzato e concorrono alla realizzazione delle singole progettualità attraverso interventi mirati all’effettiva partecipazione attiva dell’alunno a tutte le attività didattiche, formative e ricreative, alla socializzazione ed all’integrazione con il gruppo dei pari e l’ambiente scolastico, al potenziamento delle modalità comunicative e delle autonomie personali dell’alunno con disabilità.