Il cognome dei nuovi nati

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La Consulta ha cancellato l'automatismo del cognome paterno. Ora, d'accordo tra loro, i genitori possono attribuire al neonato il doppio cognome (in qualsiasi ordine) o il cognome di uno solo di essi.

A chi è rivolto

Ai genitori che devono dichiarare la nascita di un figlio

Descrizione

La sentenza della Corte Costituzionale

Il 27 aprile 2022 la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi dell’attribuzione del cognome alla nascita, mettendo la parola fine ad un uso che affonda le proprie origini in tempi remoti e che era tanto radicato al punto da non rendere necessaria una norma espressa che lo disciplinasse.
La regola dal 1° giugno 2022 è il doppio cognome.

Con l’ultimo pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza n. 131 del 27/04/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale corte costituzionale n.22 del 1/06/2022), le modalità di attribuzione del cognome alla nascita sono state drasticamente modificate: la regola, nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell’interesse dell’identità dei figli, diviene che questi assumano il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato.
Vi è inoltre la possibilità che i genitori, sempre in accordo, decidano di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.

La condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire. La scelta può essere tra:

  • doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
  • solo cognome paterno;
  • solo cognome materno.

Relativamente all’accordo che deve sottostare alla scelta dei genitori, torna utile richiamare quanto previsto nella circolare del Ministero dell’interno n. 7 del 14/06/2017, nella parte in cui si precisa che “in assenza di apposite disposizioni normative, gli uffici dello stato civile non possono richiedere agli interessati oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento. Ed, infatti, nell’ordinamento dello stato civile, le formalità che sorreggono il legittimo e corretto operare degli uffici sono esclusivamente quelle poste dalle apposite fonti di settore (...). Del resto, la stessa disciplina dell’attribuzione del nome al nuovo nato - nella quale è da sempre escluso qualsivoglia automatismo - fa perno sull’accordo dei genitori, presunto e non da provare davanti all’ufficiale, in quanto elemento presupposto nella dichiarazione di nascita, ancorché resa da uno solo dei genitori. L’attribuzione del nome - cui ora è possibile ricondurre anche l’attribuzione del cognome - è infatti un atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica non un effetto ope legis bensì la previa e concorde scelta dei genitori. E già dal 1975 la riforma del diritto di famiglia ha superato il principio per cui tale potere spetti al padre quale capo della famiglia e titolare delle decisioni familiari. D’altra parte, va pure rimarcato che si collocano su un piano ben diverso quelle disposizioni che, invece, prescrivono che l’accordo delle parti, quale incontro delle volontà, si formi davanti all’ufficiale dello stato civile, stabilendo specifiche formalità, come in materia di separazione e divorzio (art. 12, d.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 164/2014)”.
L’accordo dovrà quindi essere ritenuto sottinteso e non dovrà essere manifestato o raccolto in documenti diversi e ulteriori rispetto all’atto di nascita.

Come fare

Per la dichiarazione di nascita si rimanda al relativo servizio di questo sito.

Cosa serve

Viene precisato che l’intervento della Corte riguarda l'attribuzione del cognome al nuovo nato in ogni caso, e che pertanto chi dichiara la nascita dovrà in ogni modo dichiarare quale sia il cognome da attribuire, in quanto viene escluso ogni automatismo.

Cosa si ottiene

L'attribuzione del cognome al figlio neonato.

Tempi e scadenze

Per le tempistiche, si rimanda al servizio relativo alla dichiarazione di nascita.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'Ufficio Anagrafe - Elettorale - Leva.

Casi particolari

Nel caso in cui nell'attribuzione del cognome al nuovo nato non vi sia accordo da parte dei genitori, in considerazione che al minore non può non essere attribuito un cognome, l'ufficiale di stato civile attirbuirà d'ufficio il cognome di entrambi i genitori in stretto ordine alfabetico.
I genitori potranno ricorrere contro la decisione dell'ufficiale di stato civile rivolgendosi al Tribunale ordinario.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe - Elettorale - Leva

Via Europa, 5, 25050 Provaglio d'Iseo BS, Italia

Telefono: 0309291202
Email: anagrafe@comune.provagliodiseo.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

Pagina aggiornata il 30/10/2026

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