Dichiarazione di nascita

Servizio attivo

I cittadini deve dichiarare la nascita dei figli all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o alla Direzione Sanitaria del centro nascita per redigere l'atto di nascita e ottenere il codice fiscale.

A chi è rivolto

Ai genitori che devono dichiarare la nascita del proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita

Chi può presentare

La denuncia di nascita può essere effettuata:

  •  da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;
  • da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro;
  • da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale dl nascituro

Trascrizione di atti di nascita avvenute all'estero

A seguito delle nuove norme sulla cittadinanza italiana, per i bambini nati all'estero da genitori iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), gli accertamenti per la verifica delle condizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana, necessarie al fine della trascrizione dell'atto stesso, devono essere effetuate dal consolato in cui i genitori sono iscritti all'AIRE, e sarà il consolato che, una volta accertate le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza, che chiederà al Comune la trascrizione dell'atto di nascita, unitamente all'iscrizione AIRE del minore.

 

Descrizione

Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga formato l’atto di nascita.

Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene assegnato.

Il nome del minore

Il nome del bambino/a deve rispettarne il sesso: va bene "Andrea" per una femmina, ma non "Maria" per un maschio, a meno che non faccia parte di un nome composto quale "Franco Maria".

Il nome deve essere composto da un massimo di 3 elementi, eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, in nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola: "Francesco Saverio, Marco", il nome sarà "Francesco Saverio".

Non può essere il nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi. Tale divieto è da considerarsi inderogabile al fine di evitare casi di omonimia all'interno dello stesso nucleo familiare, ma con la sentenza della Corte Costituzionale n.286/2016 e 131/2022, che ha modificato la normativa in materia di attribuzione del cognome ai nascituri, se al minore viene attribuito un cognome di verso da quello del padre, vengono a decadre le ragioni legate all'omonimia, e pertanto al bambino può essere attribuito il nome del padre.

Non può essere assegnato un cognome come nome.

Non deve essere un nome ridicolo o vergognoso.

L’attribuzione del cognome ai figli

A seguito dei principi costituzionali e delle decisioni della Corte Costituzionale, è stato eliminato ogni automatismo nell'attribuzione del cognome. Oggi il figlio assume il cognome di entrambi i genitori oppure il cognome di uno solo di essi, sulla base di un accordo condiviso.

  • La regola del doppio cognome: Salvo diversa decisione, il figlio assume il cognome di entrambi i genitori (nell'ordine da essi concordato). È quindi possibile optare sia per la formula padre-madre che per quella madre-padre.

  • Il cognome singolo: I genitori possono decidere, sempre di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome del padre oppure il solo cognome della madre.

Cognome e nome dei cittadini stranieri

La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.

Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.

Codice fiscale

L'Ufficio di Stato Civile rilascia il codice fiscale ai nuovi nati, per i residenti, tramite collegamento diretto con l'Agenzia delle Entrate.

La cittadinanza del neonato

È cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano, alle condizioni previste dalle nuove norme sulla cittadinanza italiana.

Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull'atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori, e la cittadinanza verrà attribuita dall'autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio.

In anagrafe il bambino verrà riportato con cittadinanza "in corso di definizione", fino a quando non verrà documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.

Come fare

Dove ci si deve rivolgere

  •  presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento),
  •  presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento),
  •  presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento),
  •  presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento),
  •  presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento)
  •  presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento),

Cosa serve

Documentazione necessaria

  1.  documento d'identità del dichiarante/i
  2.  attestazione di nascita (certificato di assistenza al parto) rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto, o in alternativa la "constatazione di avvenuto parto" o una dichiarazione sostitutiva
  3. procura speciale o atto pubblico, qualora la dichiarazione sia fatta da un procuratore
L’attestazione di avvenuta nascita

Per la formazione dell’atto di nascitaè necessario esibire una prova documentale dell’evento.
Il documento indicato dall’art. 30 del d.p.R. n.396/2000 (e che è da ritenersi a corredo obbligatorio ai fini della formazione dell’atto di nascita) è un'attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera, del luogo ove è avvenuta la nascita oltre al giorno e all’ora della nascita e del sesso del bambino o della bambina, compilata dal personale sanitario che ha assistito al parto, contemplando la possibilità che la madre non sia nominata nell’attestazione, nel rispetto di una sua precisa volontà.

La constatazione di avvenuto parto

Nei casi in cui la nascita avvenga senza l’assistenza di personale medico (pensiamo ad un parto avvenuto all’improvviso a casa o nel tragitto verso il centro di nascita, come spesso accade di avere notizia), non si potrà ovviamente ottenere una attestazione di nascita, che sarà sostituita da una constatazione di avvenuto parto, redatta sempre da personale sanitario ma necessariamente dopo la nascita. Questa “constatazione”, essendo alternativa alla “attestazione”, ha parimenti natura obbligatoria.

La dichiarazione sostitutiva

Anche la constatazione di avvenuto parto non è considerata un documento insostituibile. Se anche questa non potesse essere esibita, perché è mancato un intervento anche successivo del personale sanitario (benché ci permettiamo di ritenere l’ipotesi abbastanza residuale), l’art. 30 consente a chi dichiara la nascita di sostituire la constatazione di avvenuto parto con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n.445/2000, nella quale si riporteranno gli elementi della nascita. Anche questa “dichiarazione”, essendo alternativa alla “attestazione” e alla “constatazione”, è da ritenersi obbligatoria.

Cosa si ottiene

La formazione dell'atto di nascita del minore.

Tempi e scadenze

La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento.

Costi

Nessun costo

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'Ufficio Anagrafe - Elettorale - Leva.

Vincoli

Sono previsti i seguenti vincoli al riconoscimento dei neonati:

  • l'età dei genitori: possono dichiarare la nascita del figlio, e riconoscerlo, solo i genitori di età superiore ai 16 anni, salvo autorizzazione del tribunale; al di sotto di tale età, anche se consentita dalla normativa del Paese per il quale il genitore ha la cittadinanza, non è possibile il riconoscimento senza l'autorizzazione del tribunale;
  • I gradi di parentela che ostano al riconoscimento dei figli da parte dei genitori sono quelli in cui esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, nonché un vincolo di affinità in linea retta. Questo significa che i figli nati da persone che sono parenti in questi gradi non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo specifiche eccezioni come l'ignoranza del vincolo da parte dei genitori al momento del concepimento o la dichiarazione di nullità del matrimonio da cui deriva l'affinità. In tali casi, il riconoscimento può essere autorizzato dal giudice, tenendo conto dell'interesse del figlio e della necessità di evitare qualsiasi pregiudizio.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe - Elettorale - Leva

Via Europa, 5, 25050 Provaglio d'Iseo BS, Italia

Telefono: 0309291202
Email: anagrafe@comune.provagliodiseo.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it

Pagina aggiornata il 30/10/2026

0.0 0 utenti hanno valutato questa pagina
Vedi tutte le valutazioni