Dichirazione d'espatrio resa direttamente al Consolato italiano all'estero
L’interessato rende dichiarazione all’ufficio consolare competente in base al luogo di residenza all’estero entro 90 giorni dalla data in cui ha trasferito la sua residenza (art. 6, comma 1, L. n. 470/1988), indicando i propri dati e, nel caso, anche quelli degli altri componenti la famiglia su cui esercita la responsabilità genitoriale o tutela, cittadini italiani che espatriano. Sono indispensabili, oltre al cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il comune di registrazione dell’atto di nascita; gli estremi della registrazione stessa (numero, parte, serie, anno). Viene richiesta inoltre la documentazione che comprovi la residenza nella circoscrizione consolare.
Il Consolato italiano provvede all’inserimento dei dati nei propri schedari e alla comunicazione al Comune italiano di ultima residenza dell’avvenuto espatrio, mediante invio del modello o dei modelli CONS01, dove dev’essere inserita obbligatoriamente la data in cui il cittadino ha presentato domanda d’iscrizione all’Anagrafe degli italiani all’estero; è da quella data che deve decorrere l’iscrizione, per quanto stabilito dal D.L. n. 22/2019 convertito, con modificazioni, nella L. n. 41/2019.
Tale procedura e decorrenza si applicano sia ai cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un Comune italiano all’estero, sia a coloro che, già iscritti all’AIRE, cambiano la residenza all’estero. Da quel momento gli interessati possono già richiedere al Consolato l’emissione di alcuni certificati anagrafici (residenza e stato di famiglia), il rilascio della carta di identità (se ne sono privi) e possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 del d.P.R. n. 445/2000) per dichiarare il nuovo indirizzo e la composizione della famiglia.
Il Consolato trasmette quindi il modello CONS01 al Comune competente per i conseguenti adempimenti anagrafici. L’ufficiale d’anagrafe comunale registra l’indirizzo estero; costituendo la scheda di famiglia AIRE (oppure aggiornando la scheda di famiglia AIRE qualora il soggetto si aggreghi ad una famiglia AIRE già costituita), provvedendo a confermare l’avvenuta registrazione in AIRE al competente Consolato e all’interessato.
Dichiarazione resa al Comune di residenza in Italia prima di espatriare
L’ufficiale di anagrafe comunale riceve la dichiarazione di trasferimento all’estero; informa il cittadino che entro 90 giorni dalla data di espatrio dovrà presentarsi al Consolato italiano della circoscrizione di nuova residenza all’estero per rendere analoga dichiarazione. Il trasferimento di residenza all’estero, affinché possa dar luogo all’iscrizione in AIRE, deve essere effettivo. Per tale motivo l’ufficiale di anagrafe trasmette apposita comunicazione al Consolato per ricevere la necessaria conferma (modello CONS01); allo stesso tempo dispone l’esecuzione di un accertamento per verificare che il cittadino sia effettivamente espatriato. Ricevuto il modello consolare, l’ufficiale di anagrafe provvede alla mutazione della posizione anagrafica del nominativo (o dei nominativi) come residente/i all’estero, registrando l’indirizzo estero; costituisce la scheda di famiglia AIRE (oppure aggiorna la scheda di famiglia AIRE qualora il soggetto si aggreghi ad una famiglia AIRE già costituita); provvede a comunicare l’avvenuta registrazione in AIRE al competente Consolato e all’interessato.
La decorrenza della mutazione coinciderà con la data in cui l’interessato ha presentato la dichiarazione anagrafica in Comune. Se l’interessato si presenterà al Consolato dopo il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione in Comune, la decorrenza dell’iscrizione AIRE corrisponderà alla data di presentazione della dichiarazione al Consolato Se la conferma dell’effettivo trasferimento all’estero da parte del Consolato non perverrà nel termine di un anno dalla dichiarazione di trasferimento già resa dall’interessato al Comune e l’interessato non è nel contempo più reperibile nell’ambito comunale, il Comune dovrà cancellare il cittadino per irreperibilità accertata e non per emigrazione all’estero, con conseguente comunicazione al Prefetto. L’eventuale provvedimento definitivo di cancellazione per irreperibilità accertata, notificato nelle forme di legge, è impugnabile mediante ricorso gerarchico al Prefetto o, in caso di violazione di diritti soggettivi, all'Autorità Giudiziaria Ordinaria