I portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza abituale nell’immobile per il quale richiedono il contributo o l’abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l’assistenza dei disabili (per centri o istituti residenziali pubblici o privati si intendono quelli censiti come tali presso il Catasto Urbano).
(Legge 9 gennaio 1989, n. 13, Legge 27 febbraio 1989, n. 62, Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punti 4.8, 4.19).
Nel caso in cui più portatori di handicap usufruissero della singola opera o di più opere funzionalmente connesse, dovrà essere presentata un’unica domanda con l’indicazione di tutti tali nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo.
(Circolare Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. - Punto 4.2).