La Convivenza Anagrafica

Servizio attivo

La convivenza anagrafica ai sensi dell'art.5 del d.P.R. n.223/1989

A chi è rivolto

La dichiarazione di residenza può essere presentata dal responsabile della Convivenza o dal diretto interessato.

Descrizione

La convivenza anagrafica è un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nella stessa abitazione.

Il concetto di convivenza, quindi, è basato su motivi che inducono o costringono un determinato numero di persone a vivere insieme, a prescindere dall’esistenza di particolari vincoli intercorrenti tra loro.

Famiglia e convivenza anagrafica hanno il medesimo presupposto della dimora abituale, mentre si differenziano nell’ulteriore elemento costitutivo: nella prima vi è un vincolo familiare-affettivo, nella seconda la presenza di specifici motivi sociali.

È importante precisare che le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, pensioni e simili, non costituiscono convivenza anagrafica, ad eccezione di situazioni previste dalla legge (richiedenti asilo, vedi oltre).

Il responsabile della convivenza anagrafica

L’art.6, c.2, del d.P.R. n.223/1989, prevede per la convivenza anagrafica l’individuazione di un responsabile, di solito la persona che normalmente la gestisce (può anche non far parte della convivenza e avere una diversa posizione anagrafica), che ha l’obbligo di segnalare tutte le variazioni riguardanti la composizione della convivenza stessa.

Il responsabile della convivenza, pertanto, è chiamato a dichiarare all’anagrafe la costituzione e la cessazione della convivenza, lo spostamento di sede, l’ingresso e l’uscita di qualsiasi persona.

Come fare

La procedura è del tutto simile a quella descritta per le iscrizioni anagrafiche e i cambi di abitazione

Cosa serve

Compilare il modulo per il cambio di residenza.

Cosa si ottiene

L'iscrizione anagrafica in una convivenza angrafica

Tempi e scadenze

I tempi dell'iscrizione nella convivenza anagrafica sono i medesimi previsti per l'iscrizione anagrafica ordinaria: entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (per legge) salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto ai sensi art. 10-bis della L.241/1990.

La cancellazione è invece immediata per i richiedenti la protezione internazionale, ospiti nei Centri di Assistenza Straordinaria, su segnalazione del responsabile della convivenza anagrafica.

Negli altri casi sono previste le procedure per i residenti ordinari.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Settore Servizi alla Persona

Via Europa, 5, 25050 Provaglio d'Iseo BS, Italia

Centralino: 0309291200

Pagina aggiornata il 15/09/2026

0.0 0 utenti hanno valutato questa pagina
Vedi tutte le valutazioni