Chi può fare lo scrutatore: cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune e nell'Albo degli scrutatori.
Nomina: avviene ad opera della Commissione Elettorale Comunale tra il 25° e il 20° giorno prima del voto, in pubblica adunanza. La legge non fissa criteri di scelta: la Commissione ha discrezionalità, orientata verso persone affidabili e capaci di portare a termine i lavori di seggio.
Natura dell'incarico: è obbligatorio e conferisce la qualifica di pubblico ufficiale. Chi rifiuta senza motivo, non si presenta o abbandona il seggio è punito con multa da 309 a 516 €. Reati più gravi commessi nell'esercizio della funzione (impedire le operazioni, alterare il risultato, sottrarre urne/plichi) sono puniti con reclusione da 3 a 7 anni e multe più alte, con arresto immediato e giudizio direttissimo.
Sostituzioni: se alla costituzione del seggio mancano scrutatori, il presidente chiama elettori presenti (alternando il più anziano e il più giovane) che sappiano leggere/scrivere, non siano rappresentanti di lista e non abbiano cause di esclusione. La composizione resta di norma invariata nei giorni successivi di voto, salvo assenze sopravvenute da gestire caso per caso.
Compiti: autenticare le schede, identificare gli elettori, effettuare lo scrutinio, recapitare i plichi con gli atti del voto. Danno parere obbligatorio al presidente su reclami, difficoltà, nullità/contestazione dei voti e ordinanze di sgombero; non hanno potere decisionale autonomo, salvo la richiesta congiunta di tre scrutatori per l'intervento della Forza pubblica in sala.
Compenso: onorario fisso forfetario, variabile per tipo di elezione, esente da contributi previdenziali e ritenute fiscali. I lavoratori dipendenti hanno diritto al riposo compensativo per i giorni di impegno al seggio non lavorativi per loro.